Decreto legge del
30/09/1989, n.332
Misure fiscali urgenti
Art. 1
1. L'art. 1 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è
sostituito dal seguente: "Art. 1 (Presupposto, soggetti
attivi e passivi e commisurazione dell'imposta). - 1. Fino
all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i
decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo
correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio
di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad
imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui
all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente
all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e
zootecnici, di cui allo stesso art. 29, svolta al di fuori
del fondo.
2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società
di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle
associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle
altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul
territorio dello Stato le attività imprenditoriali,
artistiche e professionali di cui al comma 1.
3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è
dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione
esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del
numero di partita IVA al primo gennaio comporta la
presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità
per il soggetto passivo di fornire prova contraria.
4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune
nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli insediamenti
produttivi. é considerato insediamento produttivo il locale
ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia
direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio
delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali,
con riferimento al soggetto che ha la disponibilità
dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le
imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di
insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le
superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le
stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di
venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio
fiscale del soggetto passivo.
5. Salvo quanto disposto nel comma 8 l'imposta è dovuta a
ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli
insediamenti produttivi nella misura di base indicata
nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di
superficie e del settore di attività di appartenenza
individuati, rispettivamente, con riferimento alla
superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte
e professione in esso esercitata. Se l'insediamento
produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua
superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da
parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti
produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici
sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più
imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero
nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi
l'impresa, arte o professione collocata nel settore di
attività a più elevata imposizione.
6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai
sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero,
quella strutturata come locale od area attrezzata coperta;
in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area
attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono
esclusi:
a) i locali e le aree direttamente utilizzati:
1) per la distribuzione ed erogazione di energia elettrica,
gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi, di altri servizi a rete;
2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938,
n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;
3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;
4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi
pubblici di trasporto;
b) le aree direttamente utilizzate:
1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;
2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili
muniti di concessione od autorizzazione comunale;
3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere
e foreste;
4) per l'allevamento di pesci;
5) come strade ferrate e autostrade, con annessi caselli
ferroviari ed autostradali.
7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel
relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i
tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al
sessantacinque per cento.
8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è
ridotta del cinquanta per cento, se il reddito di impresa,
di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di
lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è
superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può
aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto
milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il
limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero
ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere
esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di
attività di cui all'allegata tabella, purché uniformemente
per tutte le attività comprese nel settore o nei settori
prescelti e per tutte le relative classi di superficie.
9. Agli effetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il
reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle
quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare,
dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di
imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta
comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più
imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In
mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la
riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto
nell'art. 4 in materia di accertamento.
10. Non sono soggetti all'imposta:
a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane,
le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi
od associazioni anche se con personalità giuridica;
b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le
associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate,
anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attività commerciali, di cui all'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a
carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso
dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei
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