Regolamento ICI Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore:
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 23
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Art. 1
Art. 1 .- (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta
Comunale sugli Immobili, di
seguito denominata ICI, nel Comune di Sambuci di seguito denominato
COMUNE.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le
disposizionì di leggi vigenti.
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Art. 2
Art. 2 .- (DEFINIZIONE DI FABBRICATO)
1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini
ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di
utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sìa stato
rìlasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità.
L'utilizzo dei fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e
purché siano riscontrabìlì gli elementi strutturali necessari funzionali
all'uso (abitativo, industriale, commerciale).
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Art. 3
Art. 3 .- (FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI)
1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione
della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1. del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano ìn una delle
seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal
contribuente:
a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di
calamità naturalì, b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di
sgombero per motivì dì pubblica incolumità; c) fabbricato oggetto di
ordinanza sindacale di demolizione,
d) fabbrìcato dichìarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica
di parte. e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto
di recupero edilizio ai sensi dell'art.
31, comma 1, lett. d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2.
L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'ìntero fabbricato o le
singole unìtà immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica
alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso dì un fabbrìcato rientrante in una delle
tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE
utilizzando il modello di cui al successivo art. 14 e ad indicare nel
bollettino di versamento la medesima fattispecìe. L'inosservanza di tali
disposizionì è sanzionata.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente
articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla
base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnìco dei
contribuente, da allegare ad apposita ìstanza, ovvero è accertata
d'ufficio, nel caso di presentazione da parte dei contribuente di una
apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
legge n. 15/1968.
5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente
articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di
inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se
antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare
il valore dei fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o
recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta
di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:
a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
b) gravi lesioni alle strutture verticali;
c) fabbricato oggettivamente diroccato;
d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione
primaria.
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Art. 4
Art. 4 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
1.Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio secondo le risultanze del' Piano Regolatore Generale
approvato dalla Regione.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici o da altre
disposizioni di legge a vincolo di inedificabilità non sono soggette
alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo
interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili
indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti
urbanistici.
4. Nel caso di utilizzazione di un' area a scopo edificatorio, la base
imponibile è data dal valore venale dell'area, senza contare il valore
dei fabbricato che si sta realizzando. Ciò fino alla data di ultimazione
dei lavori o, se antecedente, fino alla data di utilizzo del fabbricato
medesimo. Infatti in queste due ultime ipotesi la base imponibile èdata
dal valore del fabbricato.
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Art. 5
Art. 5 .- (DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE)
1.La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore
venale in comune commercio determinato secondo i parametri indicati
nella tabella allegata sub. "A" al presente Regolamento.
2.La tabella di cui al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente
con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno
dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il
contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non
inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella o determinati dalla
Giunta Comunale.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal 01.01.1999; per
gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento
dell'eventuale maggìore valore dell'area sulla
e base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei
contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le
modalità stabilite nel Regolamento comunale richiamato dal successivo
art. 18.
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Art. 6
Art. 6 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONÍ D'IMPOSTA
1. Le aliquote e detrazioni dimposta sono approvate annualmente
dall'organo competente con deliberazione adottata contestualmente
all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferìore al 4 per
mille, ne' superiore al 7 per mille .
2.Se la delibera non e' adottata entro tale termine, si applica
l'aliquota del 4 per mille 3. La deliberazione e' pubblicata per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Art. 7
Art. 7 .- (INDENNITÀ DI ESPROPRIO)
1. La base imponibile delle aree fabbricabìli oggetto di espropriazione
è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale
ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da
parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza
di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno
dalla data in cui il hne ha perso irreversibilm ente la destinazione e
la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore
all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari
all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele
dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto
definitivo, l'indennità sarà pari valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal
suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo
dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto
esproprìante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una
maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta,
oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di
maggíorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo Il della legge
30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti
o di imprenditori agricolì a titolo princìpale per l'esercìzìo delle
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all'allevamento dei bestiame, la stessa, a prescindere
dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è
considerata come terreno agricolo e l'indennìtà dì esproprio verrà a
coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.
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Art. 8
Art. 8 .- (DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE)
1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica
suolo o sottosuolo la base imponìbìle dell'ICI è rappresentata dal
valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a
partire dalla data. di ultimazione della costruzione o, se antecedente,
dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato.
Soggetto passivo è il superficiario.
2.Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con dirìtto
di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggiautorimessa
sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto
passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della
costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa
e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.
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Art. 9
Art. 9 .- (DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO)
1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di
una attività diretta alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento dei bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale
dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore
risultante dall'ammontare dei reddito dominicale catastale, vigente al 1
gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore
pari a settantacinque.
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Art. 10
Art. 10 .- (TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE)
1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è
rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto
passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle
detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite
proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate
al periodo dell'anno e alle quote di possesso.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione dei fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini
ICI come terreni agricoli.
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Art. 11
Art. 11 .- (TERRENI INCOLTI O DI PICCOLE DIMENSIONI)
1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta
nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati
temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria(P.A.C.)
e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati
temporaneamente non coltivati.
3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con
autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono
considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati
occasionalmente, b) senza l'impiego di mezzi organizzati,, c) i cui
prodotti non vengono commercializzati.
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Art. 12
Art. 12 .- (ESENZIONI)
1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o
di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario
finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni,
dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende
Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati
esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione dei presente
comma ha effetto dal 01.01.1999.
2 . Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o
di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario
ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione
esclusiva ad attività assistenziali, prevìdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione
del presente comma ha effetto dal 01.01.1999.
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Art. 13
Art. 13 .- (AGEVOLAZIONI)
1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze,
anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le
pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastale C/2 C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate
in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche.
2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente
articolo non incide sulle modalità di determinazione dei valore di
ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o
il titolare dei diritte reale di godimento, anche in quota parte, dell'abítazione
principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di
godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui
al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta
complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione
della aliquota ridotta e della detrazione prevista, quelle concesse in
uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale entro il 2 grado.
6. Potrà essere prevista anche una aliquota ridotta per le case locate
ad inquilini che la usano come prima abitazione.
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Art. 14
Art. 14 .- (SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI PASSIVI)
1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o
denuncia prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.
2. I soggetti passivi sono obbligati a comunicare al COMUNE gli immobili
posseduti, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il
possesso ha avuto inizio. La medesima comunicazione deve essere
presentata anche nei casi di cessazione o modificazione della
soggettività passiva degli immobili, entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui la cessazione o la modificazione si è
verificata.
3. La comunicazione di cui al comma precedente può essere presentata
direttamente al COMUNE o spedita, a mezzo raccomandata senza ricevuta di
ritorno. In quest'ultimo caso si intende presentata il giorno della sua
spedizione.
4. Con successiva determinazione dirigenziale è approvato il modello di
comunicazione utilizzabil dal contribuente per le finalità di cui al
precedente comma 2, con indicazione dei dati ed elemen che la stessa
deve riportare.
5. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in ogni caso, riportare i
seguenti dati e indicazioni: a) nome e cognome ovvero denominazione o
ragione sociale e natura giuridica dei contribuente; b) nome e cognome
dell'eventuale rappresentante legale dei contribuente; c) codice fiscale
dei contribuente e dell'eventuale rappresentante legale; d) il domicilio
fiscale o la sede legale dei contribuente e dell'eventuale
rappresentante legale; e) la tipologia dell'immobile ( terreno agricolo,
area edificabile, ecc.); f) l'esatto indirizzo ove l'immobile è ubicato;
g) i dati identificativi catastali dell'immobile.
6.Le disposizioni dei presente articolo si applicano anche nei casi in
cui il possesso o le variazioni di cui al precedente comma 2 siano
intervenute nell'anno precedente a quello di entrata in vigore dei
presente regolamento
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Art. 15
Art. 15 .- (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI)
1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli
anni precedenti a quello di entrata in vigore dei presente regolamento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, approva il programma annuale dei controlli
(P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi ner
l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare
sul totale; individuazione di alcune tipologie di immobili;
individuazione di alcune categorie catastali; selezione di contribuenti
con determinate agevolazioni; differenziazione dei controlli sulla base
degli anni d'imposta.
3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero
dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire
collegamenti telematici con banchedati dell'Amministrazíone finanziaria
e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai
fini dell'imposta.
4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al
comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale dei gettito ICI,
da allocare in apposito capitolo del bilancio.
5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una
percentuale dei gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di
accertamento, all'incentivazione dei personale addetto o consulenze
esterne
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Art. 16
Art. 16 .- (ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA)
Per le annualita' d'imposta 1999 e successive sono eliminate le
operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi
dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo pagamento, con la liquidazione dell'imposta o
maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, e' fissato al
31 Dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione.
L'avviso di accertamento o liquidazione dell'imposta puo' essere
notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
L'avviso di accertamento o liquidazione dell'imposta puo' essere
notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con
adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19
Giugno 1997, n.218.
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Art. 17
Art. 17 .- (OMESSI, PARZIALI E TARDIVI VERSAMENTI D'IMPOSTA)
Il COMUNE verifica i Versamenti eseguiti il sensi dell' art. 19 del
presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso
di omesso, parziale o tardivo versamento, con
liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle
sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre dei quinto anno successivo a quello cui si
riferisce l'imposizione.
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Art. 18
Art. 18 .- (ACCERTAMENTO CON ADESIONE)
Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di
adesione, nei limiti e con le procedure previste dalle normative vigenti
in materia e in particolare dal regolamento comunale generale per la
disciplina delle entrate.
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Art. 19
Art. 19 .- (RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA)
1 . la riscossione dell'Imposta è effettuata dal Concessionario della
Riscossione dei Tributi.
2. L'imposta comunale sugli Immobili dovuta da soggetti passivi potrà,
in alternativa, previa delibera autorizzativa della Giunta Comunale,
essere versata alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite Conto
Corrente postale. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite il
sistema bancario, con accredito alla Tesoreria comunale, secondo le
modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 17, comma
87, della legge n. 127/97.
3. Con successive determinazioni dirigenziali, in accordo con la
tesoreria comunale e con l'ente Poste italiane, sono stabilite le
caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del
bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione
dei dati all'ufficio tributí ai fini dell'attività di controllo. La
distinta per il versamento diretto dell'imposta alla tesoreria e il
bollettino di conto corrente postale devono, in ogni caso, riportare
l'indicazione dei seguenti elementi: a) nome e cognome ovvero
denominazione o ragione sociale e natura giuridica dei contribuente; b)
codice fiscale dei contribuente; c) il numero degli immobili cui si
riferisce il versamento; d) l'anno d'imposta; e) se trattasi di
versamento in acconto o a saldo; f) l'ammontare dell'imposta distinta
per singoli immobili, con indicazione della tipologia (area
fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale, immobili soggetti
ad aliquote differenziate ecc.); g) l'ammontare delle detrazioni
d'imposta; h) se trattasi di versamento congiunto; i) se trattasi di
versamento relativo ad immobili che beneficiano di speciali riduzioni
(fabbricati dichiarati ínagibili o inabitabili, ecc.) 1) se trattasi di
versamento effettuato oltre i termini di legge, per effetto delle
disposizioni di cui al successivo comma 5; m) se trattasi di versamento
per ravvedimento, effettuato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
472/97.in tal caso deve essere distintamente indicato l'ammontare delle
sanzioni e degli interessi autoliquidati; n) se il versamento è
effettuato previa compensazione con somme dovute a rimborso.
Fino all'emanazione delle predette determinazioni dirigenziali il
versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato
utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla
tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto
Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento,
utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla
tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto
1996.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
è soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo di versamento al
concessionario della riscossione, prevista dall'art. 10, comma 3, del
D.Lgs. 504/92.
5. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo
dell'ímposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono
prorogati di 6 mesi nei casi di:
a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo,
intervenuta entro 6 mesi dalla scadenza dei pagamento;
b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a
condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta,
nei 6 mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione
prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di
mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che
abbia ottenuto, nei 6 mesi precedenti alla scadenza dei pagamento, la
sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della
legge 11 ottobre 1995, n. 423, e successive modificazioni e
integrazioni.
Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o
distinta di versamento dell'imposta.
L'inesistenza dei presupposti per beneliciare della proroga di cui al
presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza
dell'agevolazìone con conseguente irrogazione delle sanzioni per
ritardato versamento.
L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al
presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza
dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per
ritardato versamento.
6. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il
versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per
l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata
nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
7. Non si fa luogo al versamento se l'imposta complessiva da
corrispondere al COMUNE è inferiore o pari a Lire 5.000; se l'importo è
superiore a lire 5.000, il versamento deve essere effettuato per
l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
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Art. 20
Art. 20 .- (RISCOSSIONE COATTIVA)
1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se
non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il
termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato
emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D.
14 aprile 1910, n. 639 o con le modalita' previste dal D.P.R 29 Gennaio
1988, n.43.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo,
computando anche sanzioni e interessi, non supera lire 5.000;
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Art. 21
Art. 21 .- (RIMBORSI)
1. Non sì fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo
degli interessi, non supera lire 5.000.
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un area precedentemente
edificabile per la quale è stato regolarmente assolto il tributo, il
contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta
pagata entro il termine di 3 anni dal gìorno in cui l'area è divenuta
inedificabile.
L'area si considera inedificabile dal giorno di adozione della variante
dello strumento urbanistico.
Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei 3 anni precedenti
a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.
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Art. 22
Art. 22 .- (SANZIONI)
1. Alle violazioni in materia di ICI Si applicano le sanzioni previste
nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri
stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e dal regolamento generale
comunale per la disciplina delle entrate.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista
dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui
all'art. 18 dei presente regolamento, si applica la sanzione prevista
dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs 471/97.
5..Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art. 14 del presente
regolamento si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a
1.000.000.
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Art. 23
Art. 23 .- (ENTRATA IN VIGORE)
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio dell'anno 1999
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